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Organismo Abilitato alle verifiche per la sicurezza elettrica
DECRETO del 23-12-02 - Ministero Attività Produttive - G.U. n.20 del 25-01-03

 

Leggi l'intero decreto 462/01

 

Obbligo della verifica

Il DPR 462/01 obbliga il datore di lavoro a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici:

- di terra in bassa ed in alta tensione
- relativi alle protezioni contro le scariche atmosferiche
- nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58)

Nei luoghi con pericolo di esplosione la verifica riguarda l’intero impianto elettrico.

Periodicità delle verifiche di legge

Gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni:

due anni

  • nei locali ad uso medico: ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici …
  • nei cantieri
  • nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio: attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi, …

 

cinque anni

  • negli altri casi

Gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione devono essere verificati ogni due anni.


Situazione precedente al DPR 462/01

Il datore di lavoro presentava i modelli A, B e C effettuando così la denuncia degli impianti. Non poteva influire sugli organi di controllo pubblici per ottenere tempestivamente l'omologazione e le verifiche periodiche dell'impianto.
Le verifiche periodiche erano affidate soltanto alle Asl/Arpa, che non riuscivano a soddisfare la mole di lavoro necessario. In genere le verifiche effettuate dai professionisti, su iniziativa del datore di lavoro, erano considerate di ausilio per l’esame degli impianti da parte delle Asl/Arpa.


Situazione attuale – Organismi Abilitati

In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate, oltre che dalle Asl/Arpa, da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive e rispondenti a specifica normativa tecnica europea UNI-CEI.
Ciò implica che, attualmente, il datore di lavoro è responsabile delle verifiche periodiche potendosi rivolgere a detti Organismi. In passato erano responsabili le Asl/Arpa.
Detti Organismi sono abilitati ad effettuare anche le verifiche straordinarie.

Impianti esistenti

Il DPR 462/01 si applica sia ai nuovi impianti e sia agli impianti esistenti.
Per gli impianti già denunciati la periodicità decorre dalla data della denuncia o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa.

Responsabilità e sanzioni

L'autorità di pubblica vigilanza, come Ispesl, ASL, Ispettorato del lavoro, ecc., in fase di controllo possono richiedere l’esibizione dei verbali delle verifiche di legge.

Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro, in caso di mancata verifica, sono:

- responsabilità civili e penali in caso di infortunio e mancata verifica
- sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza


Obbligo di utilizzare solo Organismi Abilitati in alternativa all’ASL/ARPA
Le verifiche di legge previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate dall’Asl/Arpa o da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. Conseguentemente non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici.

   
 
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